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Toscana: la deroga cade con la cessione
Per B&B, affittacamere e case vacanze esistenti, la destinazione turistico-ricettiva scatta al cambio di gestione o di proprietà.
Dal Testo unico del turismo (LR 61/2024, art. 41 c. 3) affittacamere, B&B, case vacanze e residenze d'epoca possono stare solo in immobili con destinazione d'uso turistico-ricettiva. Sul ricorso del Governo contro questa regola la Corte costituzionale (sent. 186/2025) ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli articoli 41 e 42 della Costituzione e non fondata quella riferita all’articolo 3. La LR 9/2026 ha poi riscritto il regime transitorio: per le attività già in esercizio al 9 gennaio 2025, quando il Testo unico è entrato in vigore, la regola non si applica finché non cambia la titolarità o la gestione della struttura, oppure la proprietà dell'immobile (art. 144 c. 3).
Tradotto per una compravendita: la cessione dell'attività o dell'immobile fa cadere la deroga. Fino al 30 giugno 2027 il cambio di destinazione verso turistico-ricettivo è possibile anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali, e resta possibile anche se la cessione avviene entro quella data (c. 3 ter); per le attività avviate fra gennaio 2025 e giugno 2026 la regola scatta dal 31 dicembre 2027, con diritto di tornare al residenziale se l'attività cessa (c. 3 quater e quinquies). L'esenzione dagli oneri di urbanizzazione per il cambio d'uso senza opere (c. 4) è stata abrogata dalla stessa LR 9/2026. A Firenze si sommano i limiti comunali alle locazioni brevi.
| Che cosa vale | |
|---|---|
| Attività in esercizio al 9 gennaio 2025 | deroga finché non cambiano gestione, titolarità o proprietà dell'immobile; cambio d'uso in deroga agli strumenti urbanistici entro il 30 giugno 2027, anche se la cessione avviene prima |
| Attività avviate fra il 9 gennaio 2025 e il 30 giugno 2026 | obbligo dal 31 dicembre 2027; possibile tornare al residenziale se cessa l'attività o il contratto di locazione |
| Attività avviate dopo il 30 giugno 2026 | obbligo immediato: solo unità con destinazione turistico-ricettiva |
| Due strutture nello stesso edificio | chi le gestiva già può continuare (art. 144 c. 2 nuovo); le residenze d'epoca esistenti sono escluse dal limite (c. 2 bis) |
Scheda aggiornata il 26 settembre 2026. La normativa cambia: prima di decidere, verifica la fonte indicata.