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Contributo di soggiorno a Roma

Lo paga l’ospite per notte, lo riscuote il gestore o il portale; tariffe della Giunta, tetto di dieci pernottamenti in alcuni casi.

A Roma Capitale il contributo di soggiorno si applica per persona e per pernottamento nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico e negli immobili in locazione breve. Responsabili del versamento, con rivalsa sull'ospite, sono i gestori e chi incassa il canone, portali compresi. Le tariffe per tipologia e categoria le fissa la Giunta con propria deliberazione.

Esenti gli ostelli della gioventù, i minori di dieci anni, i malati e gli accompagnatori, e alcune altre categorie; per chi frequenta corsi di studio e per chi pernotta per lavoro il contributo si ferma a dieci pernottamenti l'anno, cinque nelle strutture all'aperto. Per chi rileva una struttura: la dichiarazione annuale entro il 30 giugno.

Regola (regolamento 2024)
Presuppostopernottamento in strutture ricettive, alloggi per uso turistico, locazioni brevi
Chi versagestore, intermediario o portale, con rivalsa sull'ospite
Tariffedeliberate dalla Giunta Capitolina
Esenzioniostelli della gioventù; minori di 10 anni; cure mediche; altri casi dell'art. 5
Tetto10 pernottamenti l'anno (5 all'aperto) per studenti e soggiorni prolungati
Adempimentiregistro ospiti, versamenti periodici, dichiarazione entro il 30 giugno

Scheda aggiornata il 28 settembre 2026. La normativa cambia: prima di decidere, verifica la fonte indicata.