Tipologie ricettiveToscana
Albergo
Almeno sette camere, gestione unitaria e apertura al pubblico; ammesse somministrazione e vendita agli alloggiati.
In Toscana l'albergo è la struttura ricettiva a gestione unitaria, aperta al pubblico, situata in uno o più stabili, che fornisce alloggio e servizi accessori. Può somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio agli alloggiati, ai loro ospiti e ai partecipanti a eventi (art. 22). Il minimo di sette camere è fissato dal regolamento di attuazione (DPGR 47/R/2025, art. 17). Il bagno privato non è obbligatorio in ogni camera: dove manca, basta un locale bagno ogni otto posti letto, con almeno uno per piano. L'albergo può includere unità abitative con cucina fino al 40% della capacità e associare alla gestione altre unità residenziali nella sua disponibilità entro 200 metri a piedi, sempre nel limite del 40%, salvo percentuali comunali più basse.
Per chi compra: le camere devono avere almeno 8 mq (singola) e 14 mq (doppia), +6 mq per letto aggiunto fino a due; la classificazione va da 1 a 5 stelle ed è una dichiarazione allegata alla SCIA (art. 51); il titolo passa con l'azienda tramite comunicazione di subingresso al SUAP, da presentare prima di avviare l'attività e comunque entro 60 giorni dall'atto (art. 52). I requisiti per stella stanno nell'allegato C del regolamento 47/R/2025.
| Che cosa dice la norma | |
|---|---|
| Definizione | gestione unitaria, aperta al pubblico, alloggio + servizi accessori; somministrazione e vendita agli alloggiati (art. 22) |
| Camere minime | almeno sette (regolamento, art. 17); superfici 8 mq singola, 14 mq doppia (legge, art. 21) |
| Unità abitative con cucina | fino al 40% della capacità |
| Unità residenziali associate | entro 200 m a piedi, fino al 40% della capacità, salvo limite comunale inferiore |
| Classificazione | 1-5 stelle, dichiarazione sostitutiva con la SCIA (art. 51); requisiti in allegato C al 47/R/2025 |
| Destinazione d'uso | turistico-ricettiva |
| Subingresso | comunicazione al SUAP prima dell'avvio dell'attività, comunque entro 60 giorni dall'atto (art. 52) |
| Che cosa si cede | di norma l'azienda: titolo (subingresso), avviamento, arredi, contratti; le mura se comprese |
Scheda aggiornata il 27 settembre 2026. La normativa cambia: prima di decidere, verifica la fonte indicata.