MediazioneItalia

La provvigione

Spetta solo al mediatore iscritto, da ciascuna parte, se l'affare si conclude per effetto del suo intervento.

Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento (art. 1755 c.c.): servono tutte e due le cose, la conclusione dell'affare e il suo contributo.

Il diritto spetta soltanto a chi è iscritto (L. 39/1989, art. 6); chi incassa provvigioni senza iscrizione deve restituirle alle parti (art. 8).

La misura, e quanto ne paga ciascuna parte, si fissano per accordo. In mancanza di patto le determinano le giunte camerali, sentita la commissione provinciale e tenendo conto degli usi locali (L. 39/1989, art. 6); il codice rimette al giudice, secondo equità, i casi in cui mancano patto, tariffe e usi (art. 1755 c.c.).

CasoProvvigione
Affare concluso per effetto dell'intervento del mediatoredovuta, da ciascuna parte
Mediatore non iscrittonon dovuta; quanto incassato va restituito
Misura non concordatagiunte camerali e usi locali; in ultima istanza il giudice

Scheda aggiornata il 25 settembre 2026. La normativa cambia: prima di decidere, verifica la fonte indicata.