Tipologie ricettiveLazio
Rifugi e case del camminatore
Montani sopra i mille metri, escursionistici sotto, case del camminatore lungo i cammini: gestori senza lucro o privati.
I rifugi montani stanno ad almeno 1.000 metri, custoditi e aperti al pubblico, con un locale di ricovero accessibile anche a struttura chiusa (RR 8/2015, art. 11); i rifugi escursionistici sotto i 1.000 metri, fuori dai centri abitati, in parchi e lungo itinerari (art. 12); le case del camminatore entro 500 metri dai tracciati della rete dei cammini regionali offrono ospitalità a donativo (art. 11 bis).
Categoria unica; requisiti nell'allegato 8. Sono strutture marginali per il mercato, ma compaiono nei compendi montani e nei borghi.
| Che cosa dice la norma | |
|---|---|
| Rifugi montani | ≥ 1.000 m; ricovero e soccorso; ricovero di fortuna sempre accessibile (art. 11) |
| Rifugi escursionistici | < 1.000 m, fuori dai centri abitati (art. 12) |
| Case del camminatore | entro 500 m dai cammini regionali; ospitalità a donativo (art. 11 bis) |
| Classificazione | categoria unica |
Scheda aggiornata il 26 settembre 2026. La normativa cambia: prima di decidere, verifica la fonte indicata.