ContrattiItalia
Canone e contratto
Locazione dell'immobile o affitto d'azienda: la legge protegge la prima, il contratto decide la seconda.
Chi gestisce senza possedere paga un canone in una di due forme. La locazione dell'immobile ad uso alberghiero è vincolata dalla L. 392/1978: durata minima nove anni, rinnovo tacito di nove in nove, disdetta con diciotto mesi di anticipo, diniego alla prima scadenza solo per i motivi tassativi dell'art. 29, indennità di avviamento di 21 mensilità (raddoppiata se entro un anno riapre la stessa attività), prelazione in caso di vendita e di nuova locazione. Sono nulli i patti che riducono la durata o danno alla proprietà vantaggi contrari alla legge, salvo le grandi locazioni sopra 250.000 euro l'anno, dove le parti possono accordarsi diversamente per iscritto, se i locali non sono di interesse storico (art. 79).
L'affitto d'azienda (art. 2562 c.c.) è un'altra cosa: si affitta l'impresa già avviata, con titolo e arredi, e durata, canone e uscita sono lasciati al contratto; niente indennità di avviamento né prelazione di legge. Per chi compra un'attività, gli anni residui e il tipo di contratto valgono quanto le camere: quindici anni di locazione protetta e tre di affitto d'azienda non sono lo stesso prezzo.
| Locazione dell'immobile | Affitto d'azienda | |
|---|---|---|
| Fonte | L. 392/1978 | c.c. art. 2562 e contratto |
| Durata minima | 9 anni | libera |
| Rinnovo | tacito di 9 in 9, disdetta 18 mesi prima | secondo contratto |
| Indennità di avviamento | 21 mensilità (+21) | nessuna per legge |
| Prelazione | vendita (60 gg) e nuova locazione | nessuna per legge |
| Cessione con l'azienda | senza consenso del locatore | secondo contratto |
| Deroghe | nulle, salvo canone > 250.000 €/anno, per iscritto e non per locali storici | libere |
Scheda aggiornata il 28 settembre 2026. La normativa cambia: prima di decidere, verifica la fonte indicata.